Ordinanza
|
|
Art. 83 Limitazioni 77
(art. 17 e 20 LSA) 1La FINMA disciplina limitazioni per gli investimenti che l’impresa di assicurazione attribuisce al patrimonio vincolato conformemente all’articolo 79 capoverso 2. 2Le imprese di assicurazione che, conformemente all’articolo 79 capoverso 1, sottopongono alla FINMA per approvazione un elenco degli elementi idonei, devono definire limitazioni quantitative per ogni categoria di investimenti, da osservare nell’investimento di capitali. Le limitazioni devono garantire il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 69a capoverso 1 lettere c ed e–g. L’impresa di assicurazione deve documentarlo in modo verificabile. 3 I valori computabili degli elementi attribuiti sottostanno alle seguenti limitazioni per ogni patrimonio vincolato, a prescindere dal fatto che l’impresa di assicurazione disponga di un elenco approvato conformemente all’articolo 79 capoverso 1 o attribuisca i suoi investimenti conformemente all’articolo 79 capoverso 2:
4I patrimoni vincolati separati nei rami assicurativi A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 e A6.2 sono esclusi dalle limitazioni di cui al capoverso 3, sempre che presentino una copertura congruente secondo l’articolo 69a capoverso 2. 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |
