(art. 17 e 20 LSA)
1La FINMA disciplina limitazioni per gli investimenti che l’impresa di assicurazione attribuisce al patrimonio vincolato conformemente all’articolo 79 capoverso 2.
2Le imprese di assicurazione che, conformemente all’articolo 79 capoverso 1, sottopongono alla FINMA per approvazione un elenco degli elementi idonei, devono definire limitazioni quantitative per ogni categoria di investimenti, da osservare nell’investimento di capitali. Le limitazioni devono garantire il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 69a capoverso 1 lettere c ed e–g. L’impresa di assicurazione deve documentarlo in modo verificabile.
3 I valori computabili degli elementi attribuiti sottostanno alle seguenti limitazioni per ogni patrimonio vincolato, a prescindere dal fatto che l’impresa di assicurazione disponga di un elenco approvato conformemente all’articolo 79 capoverso 1 o attribuisca i suoi investimenti conformemente all’articolo 79 capoverso 2:
- a.
- il valore computabile di tutti gli elementi esposti al rischio di controparte relativamente a una determinata controparte è complessivamente limitato al 5 per cento dell’importo legale; nella determinazione del limite relativo alla controparte devono essere considerati anche gli investimenti indiretti; le società del gruppo sono considerate una controparte; la FINMA può prevedere eccezioni;
- b.
- non sottostanno alla limitazione di cui alla lettera a in qualità di controparti la Confederazione, i Cantoni, le banche cantonali con piena garanzia statale, gli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie nonché gli Stati con il massimo grado di solvibilità; sono altresì escluse le controparti i cui impegni sono integralmente garantiti da uno Stato con il massimo grado di solvibilità;
- c.
- il valore computabile dell’investimento in un singolo investimento collettivo di capitale è limitato al 5 per cento dell’importo legale; fanno eccezione i fondi a investitore unico nonché gli investimenti collettivi di capitale per i quali è contrattualmente garantito che non si espongono in investimenti a rischio particolarmente elevato e che i principi basilari del patrimonio vincolato sono osservati;
- d.
- il valore computabile di tutti gli investimenti diretti o indiretti in immobili e in ipoteche è limitato per ognuno di essi al 25 per cento dell’importo legale; agli immobili e alle ipoteche si applica complessivamente una limitazione del 35 per cento dell’importo legale.
4I patrimoni vincolati separati nei rami assicurativi A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 e A6.2 sono esclusi dalle limitazioni di cui al capoverso 3, sempre che presentino una copertura congruente secondo l’articolo 69a capoverso 2.
77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).