Ordinanza
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Art. 88 Titoli a interesse fisso
1 L’impresa di assicurazione determina il valore massimo computabile per i titoli a interesse fisso, emessi in una valuta determinata, che devono essere rimborsati o ammortizzati a una data stabilita secondo il metodo scientifico o lineare dell’ammortamento dei costi. 2 Se il valore di mercato di un’obbligazione convertibile è chiaramente superiore al suo valore nominale, la FINMA può ammettere una valutazione al massimo al valore di mercato. Obbligazioni che sono obbligatoriamente convertite in azioni possono essere computate al massimo al valore di mercato. 3 Prodotti strutturati o combinazioni di strumenti finanziari comparabili a titoli a interesse fisso possono essere computati al massimo al valore secondo il metodo scientifico o lineare dell’ammortamento dei costi. La FINMA disciplina i limiti e le condizioni quadro per il computo.86 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147). |
