Ordinanza
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Art. 91a Valore computabile degli elementi garantiti 93
(art. 17 e 20 LSA) Per gli elementi patrimoniali solitamente garantiti, come valore computabile per l’unità costituita dall’elemento patrimoniale e dalla garanzia ricevuta non si tiene conto di un valore superiore al valore computabile della garanzia ricevuta, sempre che questa esista effettivamente nel corrispondente patrimonio vincolato e rimanga all’impresa di assicurazione in caso di close-out netting. Inoltre, devono essere osservate le consuete limitazioni della valutazione in particolare conformemente all’articolo 93. 93 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2015 (RU 2015 1147). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |
