Ordinanza
|
|
Art. 92 Investimenti collettivi di capitale 95
(art. 17 e 20 LSA) 1Gli investimenti collettivi di capitale possono essere computati al massimo al valore di mercato oppure, se i certificati di quote non sono quotati in borsa, al valore netto d’inventario. 2Nel caso di fondo a investitore unico i singoli titoli del patrimonio del fondo devono figurare nel patrimonio vincolato ed essere valutati analogamente agli investimenti diretti secondo le disposizioni della presente sezione. 95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |
