Ordinanza
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Art. 93 Altri elementi 96
(art. 17 e 20 LSA) 1Gli elementi per i quali non esiste alcuna regolamentazione ai sensi della presente sezione non possono essere computati nel patrimonio vincolato a un valore superiore al valore di mercato. La base dei valori di mercato utilizzati deve essere documentata. 2Devono essere dedotti eventuali impegni, sempre che:
3 Se gli investimenti sono negoziati su un mercato regolamentato, il metodo utilizzato per determinare i valori di mercato deve essere documentato e dev’essere considerata l’incertezza di valutazione che ne risulta. 4Se un investimento valutato secondo l’articolo 88 è garantito da derivati, il valore computabile combinato dei corrispondenti derivati e dell’investimento garantito non può superare il valore determinato conformemente all’articolo 88. 5Il limite massimo della valutazione di un patrimonio vincolato corrisponde in ogni caso complessivamente al ricavo della realizzazione previsto sulla base dei valori di mercato. 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |
