Ordinanza
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Art 93a Investimenti a garanzia di contratti vincolati a partecipazioni 97
Gli investimenti che servono alla garanzia degli impegni derivanti da contratti assicurativi nei rami assicurativi A2, A6.1 o A6.2 possono essere computati al massimo al valore di mercato. 97 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147). |
