(art. 22 LSA)101
1Attraverso una gestione dei rischi adeguata alla sua attività e meccanismi di controllo interni, l’impresa di assicurazione deve garantire che:
- a.
- rischi potenziali siano riconosciuti e valutati tempestivamente;
- b.
- i provvedimenti per evitare o coprire rischi elevati e accumulazioni di rischi siano adottati tempestivamente; e
- c.
- l’attività commerciale si svolga nei limiti della capacità di sopportare i rischi.102
2 La gestione dei rischi comprende in particolare:
- a.
- la determinazione e l’esame regolare delle strategie e dei provvedimenti relativi ai rischi assunti dagli organi direttivi;
- b.103
- una politica dei rischi che tenga conto della strategia aziendale e disponga di una dotazione in capitale adeguata;
- c.
- procedure adeguate che garantiscano che la sorveglianza dei rischi sia integrata nell’organizzazione aziendale;
- d.104
- l’identificazione, la valutazione, la gestione nonché il monitoraggio di tutti i rischi sostanziali e di tutte le concentrazioni dei rischi, garantendo un’adeguata comunicazione interna ed esterna;
- e.105
- ...
3 I meccanismi di controllo interni comprendono una funzione e processi di compliance efficaci. Nella loro totalità assicurano il rispetto delle norme giuridiche e delle prescrizioni interne.106
4La funzione di gestione dei rischi e la funzione di compliance devono essere indipendenti. Devono essere proporzionate alle dimensioni, alla complessità degli affari e alla complessità organizzativa nonché ai rischi dell’impresa di assicurazione. La funzione di gestione dei rischi deve sostenere l’impresa di assicurazione nella promozione di una cultura del rischio all’interno di tutta l’impresa.107
101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).
102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).
103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).
105 Abrogata dal n. I dell’O del 2 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).
106 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
107 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2015 (RU 2015 1147). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).