Ordinanza
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Art. 96a Autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno in capitale 108
(art. 22 LSA) 1L’impresa di assicurazione deve effettuare almeno una volta all’anno un’autovalutazione prospettica complessiva sull’intero periodo di pianificazione che comprenda la situazione attuale dell’esercizio corrente e almeno altri due anni:
2Le società economicamente collegate devono essere considerate nell’autovalutazione della situazione di rischio. I gruppi assicurativi tengono conto di tutte le unità e tutti i settori rilevanti regolamentati e non regolamentati in Svizzera e all’estero. Considerano anche i principali settori fuori bilancio e non consolidati. 3L’autovalutazione deve essere realizzata nel periodo di pianificazione sulla base di diversi scenari, di cui almeno uno deve mettere a rischio l’esistenza dell’impresa, documentata e tenuta in considerazione nella strategia aziendale e nel piano d’esercizio. 4L’impresa di assicurazione deve stabilire i principi dell’autovalutazione mediante direttive interne e provvedere a una documentazione adeguata. 5Deve presentare annualmente alla FINMA un rapporto sui risultati dell’autovalutazione approvato dal consiglio di amministrazione. 6La FINMA può ordinare che il rapporto sia presentato a intervalli più brevi, se la situazione di rischio lo esige. In casi motivati, può ammettere deroghe all’obbligo di presentare un rapporto. 108 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2015 (RU 2015 1147). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |
