Ordinanza
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Art. 97 Documentazione
(art. 22 LSA)109 1 L’impresa di assicurazione documenta la sua gestione dei rischi. Essa deve essere continuamente aggiornata. 2 La documentazione deve comprendere innanzi tutto i seguenti punti:110
109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). 112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |
