Ordinanza
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Art. 98 Rischi operativi 113
(art. 22 LSA) 1L’impresa di assicurazione deve identificare, valutare, monitorare e documentare i rischi operativi. Li deve esaminare almeno una volta all’anno. 2Deve raccogliere e analizzare i dati riguardanti i danni derivanti dai rischi operativi. 3Deve analizzare scenari avversi e svolgere opportuni test per determinare l’esposizione al rischio. 4Deve adottare misure volte a tutelare le persone, i processi operativi e l’infrastruttura. Inoltre deve disporre di un piano per il mantenimento dell’attività operativa in una situazione di emergenza che includa strategie, misure, competenze e canali di comunicazione necessari a tal fine. 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). |
