Ordinanza
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Art. 4a Voli militari
1 Le Forze aeree assicurano la condotta strategica delle missioni militari e delegano la loro esecuzione a Skyguide. 2 Le Forze aeree e Skyguide disciplinano di comune accordo i rapporti di proprietà degli impianti e degli edifici necessari per adempiere i compiti nell’ambito dei voli militari. |