Ordinanza
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Art. 12a Assunzione da parte della Confederazione dei costi di Skyguide nell’ambito dell’integrazione di aeromobili civili senza occupanti nello spazio aereo 35
1 La Confederazione può indennizzare Skyguide, nei limiti dei crediti stanziati, per i costi annuali dovuti ai servizi nell’ambito dell’integrazione di aeromobili civili senza occupanti nello spazio aereo. Per l’allestimento del preventivo Skyguide comunica all’UFAC una stima dei costi presumibili di questi servizi. 2 Un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo l’articolo 7 LSR36 e l’UFAC esaminano l’ammontare effettivo dei costi al termine dell’esercizio. I costi dell’esame sono a carico di Skyguide. 3 Se dall’esame risulta che nell’anno considerato la Confederazione ha versato indennizzi più elevati dei costi effettivi, la differenza è addebitata a Skyguide nell’anno successivo. 4 Skyguide comunica all’UFAC su richiesta tutte le informazioni necessarie per determinare l’importo da versare. 5 L’UFAC conclude con Skyguide ogni anno un accordo d’indennizzo. Questo disciplina in particolare il volume di servizi previsto nell’anno in questione, i contributi a carico della Confederazione e le modalità di pagamento. 6 L’UFAC verifica dopo tre anni se e in quale misura la Confederazione deve continuare a indennizzare i costi per questi servizi. 35 Introdotto dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 231). 36 RS 221.302 |