Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
del 18 dicembre 1995 (Stato 1° maggio 2022)
Art. 21Tasse di rotta
1 Per l’utilizzazione dei servizi e degli impianti messi a disposizione per il sorvolo dello spazio aereo sottoposto alla responsabilità della Svizzera Skyguide riscuote una tassa di rotta per ogni volo.
2 Skyguide fissa la tariffa delle tasse.
3 Ai fini del calcolo della base di costo per le tasse della sicurezza aerea delle rotte, Skyguide compila e trasmette all’UFAC le tabelle di rapportazione consolidate di cui all’allegato III dei Princìpi per fissare la base di costo per le tasse dei servizi di rotta e per il calcolo delle quote unitarie di Eurocontrol39.40
4 I fornitori dei singoli servizi della sicurezza aerea nella zona di tariffazione secondo l’articolo 19 trasmettono a Skyguide almeno le informazioni necessarie sotto forma di tabelle di rapportazione secondo il capoverso 3. Essi si attengono alle scadenze fissate da Skyguide.
39 I Princìpi possono essere richiesti a Eurocontrol (Rue de la Fusée 96, 1130Bruxelles, Belgio,) oppure essere consultati gratuitamente presso l’UFAC.
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313).