Ordinanza
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Art. 28 Tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo
1 Una tassa è riscossa per ogni avvicinamento in caso di utilizzazione dei servizi e degli impianti messi a disposizione per l’avvicinamento e il decollo negli aerodromi della categoria II. 2 Per il calcolo delle tasse si applicano le disposizioni contenute nel capitolo III capoversi 44, 45 numero iii, 46, 47 numeri iii-iv e vi-viii nonché 48 del documento 9082 «ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigations Services» (8a edizione, 2009)44. 3 È possibile prevedere tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo ridotte per i voli d’istruzione e i voli che si servono in misura minore di servizi della sicurezza aerea. 4 Le tasse sono fissate e riscosse dall’organo responsabile del finanziamento conformemente all’articolo 27. Esso può delegare l’incasso a terzi. 44 Il documento può essere richiesto presso l’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int) oppure consultato gratuitamente presso l’UFAC. |