Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
del 18 dicembre 1995 (Stato 1° maggio 2022)
Art. 28Tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo
1 Una tassa è riscossa per ogni avvicinamento in caso di utilizzazione dei servizi e degli impianti messi a disposizione per l’avvicinamento e il decollo negli aerodromi della categoria II.
2 Per il calcolo delle tasse si applicano le disposizioni contenute nel capitolo III capoversi 44, 45 numero iii, 46, 47 numeri iii-iv e vi-viii nonché 48 del documento 9082 «ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigations Services» (8a edizione, 2009)44.
3 È possibile prevedere tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo ridotte per i voli d’istruzione e i voli che si servono in misura minore di servizi della sicurezza aerea.
4 Le tasse sono fissate e riscosse dall’organo responsabile del finanziamento conformemente all’articolo 27. Esso può delegare l’incasso a terzi.
44 Il documento può essere richiesto presso l’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int) oppure consultato gratuitamente presso l’UFAC.