Ordinanza
|
|
Art. 35 Aerodromi della categoria II: consultazione sulle tasse di avvicinamento e di decollo 57
1 L’organo incaricato di fissare la tassa per gli aerodromi della categoria II consulta gli utenti dell’aerodromo direttamente interessati o le loro associazioni oralmente o per scritto a proposito delle tariffe delle tasse di avvicinamento e di decollo.58 2 Esso informa gli utenti dell’aerodromo nella circolare d’informazioni aeronautiche (Aeronautical Information Circular, AIC)59 al più tardi quattro mesi prima della prevista entrata in vigore della tassa sull’ammontare, sulle modalità della consultazione e su dove ottenere la documentazione relativa alla consultazione. 3 La documentazione relativa alla consultazione contiene almeno le indicazioni sulle basi di costo per il calcolo delle tariffe delle tasse e le rilevanti previsioni sul traffico aereo. 4 In caso di consultazione scritta è concesso un periodo per la presentazione dei pareri di almeno un mese dalla data di pubblicazione nell’AIC. In caso di consultazione orale la documentazione relativa alla consultazione deve essere messa a disposizione al più tardi due settimane prima della seduta di consultazione. Ai partecipanti alla consultazione è messo a disposizione un verbale. 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). 59 L’AIC può essere richiesta presso Skyguide (www.skyguide.ch oppure Casella postale 23, 8602Wangen bei Dübendorf). |
