Ordinanza
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Art. 40d Accesso alle registrazioni
1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea può accedere alle registrazioni e ai pertinenti dati marginali dell’AVRE soltanto:
2 Se si tratta di registrazioni di un impianto militare, dopo l’avvenuto nullaosta da parte delle Forze aeree il fornitore dei servizi di navigazione aerea rende accessibili i dati al SUSI, per quanto ciò sia possibile per ragioni di tutela del segreto militare. |