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Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
del 18 dicembre 1995 (Stato 1° maggio 2022)
Art. 40eServizio di mediazione
1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea designa un servizio di mediazione. A tale scopo consulta preliminarmente le associazioni del personale dei controllori del traffico aereo interessati. Comunica all’UFAC e al SUSI la designazione del servizio di mediazione.
2 Il servizio di mediazione è un interlocutore e un intermediario neutrale per questioni inerenti all’AVRE.
3 Nel caso di una procedura di valutazione, esso funge da intermediario tra il fornitore dei servizi di navigazione aerea e i controllori del traffico aereo interessati.