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Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
del 18 dicembre 1995 (Stato 1° maggio 2022)
Art. 40gProvvedimenti di protezione tecnici e organizzativi
1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea provvede affinché l’AVRE garantisca, conformemente allo stato della tecnica, la disponibilità, l’integrità, la completezza e la confidenzialità per l’intera durata dell’esercizio. I lavori di sviluppo e manutenzione possono pregiudicarne l’esercizio soltanto per breve tempo.
2 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea protegge le registrazioni dell’AVRE contro la perdita, l’accesso di terzi non autorizzati e le manipolazioni.
3 Stabilisce in un regolamento le condizioni tecniche e organizzative dell’AVRE prima di metterlo in servizio. A tale scopo consulta preliminarmente le associazioni del personale dei controllori del traffico aereo interessati.
4 Il regolamento disciplina in particolare:
a.
i posti di lavoro e le aree di funzionamento nei quali verrà installato l’AVRE;
b.
le autorizzazioni di installazione e di manutenzione del sistema;
c.
le autorizzazioni di cancellazione delle registrazioni;
d.
la tenuta di verbali sulla verificabilità di tutte le modifiche apportate al sistema e alle sue registrazioni;
e.
le autorizzazioni di accesso in caso di infortunio aeronautico o incidente grave;
f.
la designazione e il finanziamento del servizio di mediazione;
g.
il coordinamento con il SUSI nella procedura di valutazione.
5 Le autorizzazioni di cui al capoverso 4 lettere b, c ed e possono essere rilasciate unicamente a impiegati del fornitore dei servizi di navigazione aerea.