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Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
del 18 dicembre 1995 (Stato 1° maggio 2022)
Art. 4aVoli militari
1 Le Forze aeree assicurano la condotta strategica delle missioni militari e delegano la loro esecuzione a Skyguide.
2 Le Forze aeree e Skyguide disciplinano di comune accordo i rapporti di proprietà degli impianti e degli edifici necessari per adempiere i compiti nell’ambito dei voli militari.