Ordinanza
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Art. 12 Copertura delle perdite di proventi di Skyguide all’estero
1 La Confederazione può indennizzare Skyguide, nei limiti dei crediti stanziati, per le perdite annuali di proventi dovute alla fornitura di servizi della sicurezza aerea all’estero. Per l’allestimento del preventivo Skyguide comunica all’UFAC una stima delle perdite di proventi presumibili. 2 Un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo l’articolo 7 della legge del 16 dicembre 200533 sui revisori (LSR) e l’UFAC esaminano l’ammontare effettivo delle perdite di proventi al termine dell’esercizio. I costi dell’esame sono a carico di Skyguide.34 3 Se dall’esame risulta che nell’anno considerato la Confederazione ha versato indennizzi più elevati delle perdite di proventi effettive, la differenza è addebitata a Skyguide nell’anno successivo. 4 Skyguide comunica all’UFAC su richiesta tutte le informazioni necessarie per determinare l’importo da versare. 5 L’UFAC conclude con Skyguide ogni anno un accordo d’indennizzo 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 231). |