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Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
del 18 dicembre 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 13Disposizioni generali sulle zone di tariffazione
Lo spazio aereo svizzero è suddiviso in diverse zone di tariffazione per il servizio della sicurezza aerea di rotta e della sicurezza di avvicinamento e di decollo. In ogni zona di tariffazione:
a.
è applicata una tariffa delle tasse unitaria;
b.
funge da base di calcolo la somma dei costi di tutti i servizi della sicurezza aerea forniti in quella zona; ed
c.
è responsabile per la sicurezza di avvicinamento e di decollo lo stesso fornitore di servizi di navigazione aerea.