Ordinanza
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Art. 24 Tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo
1 Per l’utilizzazione dei servizi e degli impianti messi a disposizione per l’avvicinamento e il decollo negli aerodromi della categoria I è riscossa una tassa per ogni avvicinamento. 2 Ai fini del calcolo della base di costo per le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo, il fornitore dei servizi di navigazione aerea compila e trasmette all’UFAC le tabelle di rapportazione consolidate di cui agli allegati II, V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.41 3 I fornitori di singoli servizi della sicurezza aerea negli aerodromi della categoria I trasmettono al fornitore dei servizi di navigazione aerea almeno le informazioni necessarie sotto forma di tabelle di rapportazione secondo il capoverso 2. Essi si attengono alle scadenze fissate da Skyguide. 4 Le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo sono fissate e riscosse dal fornitore dei servizi di navigazione aerea. Questi può delegare l’incasso a un terzo.42 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4169). |