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Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
del 18 dicembre 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 29aFinanziamento della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo: programma pluriennale 51
1 Il programma pluriennale fissa per ciascun aerodromo della categoria II l’ammontare dell’aiuto finanziario della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo di cui all’articolo 29. Il DATEC consulta preliminarmente le cerchie interessate, in particolare Skyguide e gli esercenti di aerodromi della categoria II, e richiede il consenso del Dipartimento federale delle finanze.
2 I criteri d’attribuzione degli aiuti finanziari della Confederazione si basano:
a.
sul potenziale tecnico di risparmio;
b.
sugli incrementi di produttività o sugli sforzi di risparmio;
c.
sul numero di movimenti del traffico di linea o charter;
d.
sul numero di movimenti necessari alla formazione dei piloti.
3 I servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo che servono solo per esigenze di carattere privato o locale devono essere finanziati privatamente o localmente.
51 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 v).