Ordinanza
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Art. 3 Prescrizioni d’esercizio
1 Le norme e raccomandazioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI), stipulate negli allegati 1–4, 6 e 7, 10–15, 17 e 19 alla Convenzione di Chicago, nonché le relative procedure complementari si applicano direttamente allo svolgimento dei servizi della sicurezza aerea e al disciplinamento delle tasse. Sono fatte salve le deroghe pubblicate nell’AIP. 2 D’intesa con le Forze aeree, l’UFAC emana istruzioni tecniche o d’esercizio complementari. Per i settori puramente militari, le Forze aeree possono, d’intesa con l’UFAC, emanare istruzioni supplementari. 3 Prima di emanare, modificare o abrogare prescrizioni di diritto aeronautico concernenti il servizio della sicurezza aerea, occorre consultare i fornitori di servizi interessati. Essi possono sottoporre all’UFAC proposte o suggerimenti. |