Ordinanza
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Art. 30 Aiuti finanziari della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo: destinatario dell’aiuto finanziario
1 L’aiuto finanziario è versato al rispettivo esercente dell’aerodromo. 2 L’esercente dell’aerodromo comunica all’UFAC, su richiesta, tutte le indicazioni necessarie per fissare l’ammontare dell’aiuto finanziario. |