Ordinanza
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Art. 31 Partecipazione di altri enti pubblici e di privati ai costi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo
1 L’esercente dell’aerodromo conduce nella sua sfera d’influenza negoziati con privati e con enti pubblici sul cofinanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo nel suo aerodromo. 2 L’esercente dell’aerodromo informa l’UFAC sul risultato dei negoziati. |