Ordinanza
concernente il servizio della sicurezza aerea
(OSA)

del 18 dicembre 1995 (Stato 1° settembre 2023)


Open article in different language:  DE  |  FR
Art. 31 Partecipazione di altri enti pubblici e di privati ai costi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo

1 L’eser­cen­te dell’ae­ro­dro­mo con­du­ce nel­la sua sfe­ra d’in­fluen­za ne­go­zia­ti con pri­va­ti e con en­ti pub­bli­ci sul co­fi­nan­zia­men­to dei ser­vi­zi per la si­cu­rez­za di av­vi­ci­na­men­to e di de­col­lo nel suo ae­ro­dro­mo.

2 L’eser­cen­te dell’ae­ro­dro­mo in­for­ma l’UFAC sul ri­sul­ta­to dei ne­go­zia­ti.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden