Ordinanza
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Art. 32 Esenzione dalle tasse di rotta
1 Sono esonerati dalle tasse di rotta:
2 D’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e le Forze aeree, l’UFAC esonera gli aeromobili militari stranieri dalle tasse di rotta su domanda dello Stato d’origine, se alla Svizzera è accordata la reciprocità. 3 L’UFAC esonera i voli a scopo umanitario dalle tasse di rotta. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). |