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Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
del 18 dicembre 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 36Aerodromi della categoria II: approvazione delle tasse di avvicinamento e di decollo 60
1 Il DATEC approva le tariffe delle tasse praticate negli aerodromi della categoria II applicando per analogia l’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 198561 sulla sorveglianza dei prezzi.62
2 L’organo incaricato di fissare la tassa presenta una richiesta motivata all’UFAC all’indirizzo del DATEC al più tardi due mesi e mezzo prima dell’entrata in vigore prevista per la tassa.
3 La richiesta deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari per valutare l’ammontare delle tasse, in particolare:
a.
i giustificativi dei costi e dei proventi dei servizi di sicurezza aerea;
b.
il volume di traffico previsto;
c.
i pareri delle cerchie consultate.
4 Riguardo ai pareri espressi dalle cerchie interessate dalle tasse occorre esporre con le debite motivazioni quali richieste sono state accolte e quali sono state respinte.
5 La decisione del DATEC e la data d’entrata in vigore della tariffa delle tasse sono pubblicate nel Foglio federale.
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313).