Ordinanza
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Art. 40c Disponibilità e durata di conservazione delle registrazioni
1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea provvede alla completa disponibilità delle registrazioni dell’AVRE nel caso di un infortunio aeronautico o di un incidente grave. 2 Esso è tenuto a conservare le registrazioni per 30 giorni. 3 Esso cancella le registrazioni non appena scaduta la durata di conservazione. Se avviene un infortunio aeronautico o un incidente grave, le registrazioni che verosimilmente sono legate all’evento possono essere cancellate soltanto con il nullaosta del Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI). |