Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
del 18 dicembre 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 40cDisponibilità e durata di conservazione delle registrazioni
1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea provvede alla completa disponibilità delle registrazioni dell’AVRE nel caso di un infortunio aeronautico o di un incidente grave.
2 Esso è tenuto a conservare le registrazioni per 30 giorni.
3 Esso cancella le registrazioni non appena scaduta la durata di conservazione. Se avviene un infortunio aeronautico o un incidente grave, le registrazioni che verosimilmente sono legate all’evento possono essere cancellate soltanto con il nullaosta del Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI).