Ordinanza
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Art. 41
1 Tutti gli aerodromi della categoria II ai quali Skyguide, o una società che opera sotto la sua responsabilità, garantisce i servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo costituiscono fino al 31 dicembre 2016 una zona di tariffazione unitaria. In deroga all’articolo 27 Skyguide è responsabile del finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo in questa zona di tariffazione. In deroga all’articolo 30 gli aiuti finanziari concessi a questa zona di tariffazione conformemente all’articolo 29 sono versati fino al 31 dicembre 2016 a titolo d’indennizzo a Skyguide. L’UFAC conclude a questo scopo un accordo d’indennizzo con Skyguide.70 2 In deroga all’articolo 11 l’UFAC può autorizzare su richiesta di Skyguide fino al 31 dicembre 2015 sovvenzioni incrociate tra la categoria di aerodromi I e la zona di tariffazione comune secondo il capoverso 1. Gli utenti degli aeroporti nazionali o i loro rappresentanti devono essere consultati prima della presentazione della domanda. 3 Fino al 31 dicembre 2025 Skyguide può fissare, in deroga all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/213, le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo della categoria I per gli aeromobili fino a un peso massimo al decollo di 30 tonnellate.71 4 L’UFAC allestisce per la prima volta il conto della sicurezza aerea svizzera (art. 40) per l’esercizio 2017.72 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). |