Ordinanza
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Art. 4c Collaborazione con autorità nazionali ed estere
1 L’UFAC svolge i negoziati con autorità o organizzazioni nazionali o estere nella misura in cui non riguardino solo interessi puramente militari; Skyguide può partecipare a tali negoziati. L’UFAC può anche incaricare Skyguide di condurre i negoziati in casi specifici. 2 Può affidare determinati servizi destinati ad aerodromi svizzeri vicini alla frontiera a fornitori di servizi esteri. |