Ordinanza
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Art. 9a Servizi della sicurezza aerea locali
1 Gli esercenti degli aerodromi e Skyguide possono fornire essi stessi o far svolgere a terzi sotto la propria responsabilità i seguenti servizi della sicurezza aerea locali:
2 L’esercente dell’aerodromo provvede affinché l’informazione concernente la delega dei servizi della sicurezza aerea sia pubblicata nell’AIP. |