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Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
del 18 dicembre 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 9aServizi della sicurezza aerea locali
1 Gli esercenti degli aerodromi e Skyguide possono fornire essi stessi o far svolgere a terzi sotto la propria responsabilità i seguenti servizi della sicurezza aerea locali:
a.
servizi di controllo d’aerodromo (all. 1 n. 2.3.2 e 2.3.3);
b.
AFIS (all. 1 n. 3.2);
c.
servizi di telecomunicazione e di navigazione d’aerodromo (all. 1 n. 5.1 e 5.2).
2 L’esercente dell’aerodromo provvede affinché l’informazione concernente la delega dei servizi della sicurezza aerea sia pubblicata nell’AIP.