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Art. 21 Tasse di rotta
1 Per l’utilizzazione dei servizi e degli impianti messi a disposizione per il sorvolo dello spazio aereo sottoposto alla responsabilità della Svizzera Skyguide riscuote una tassa di rotta per ogni volo. 2 Skyguide fissa la tariffa delle tasse. 3 Ai fini del calcolo della base di costo per le tasse della sicurezza aerea delle rotte, Skyguide compila e trasmette all’UFAC le tabelle di rapportazione consolidate di cui all’allegato III dei Princìpi per fissare la base di costo per le tasse dei servizi di rotta e per il calcolo delle quote unitarie di Eurocontrol47.48 4 I fornitori dei singoli servizi della sicurezza aerea nella zona di tariffazione secondo l’articolo 19 trasmettono a Skyguide almeno le informazioni necessarie sotto forma di tabelle di rapportazione secondo il capoverso 3. Essi si attengono alle scadenze fissate da Skyguide. 47 I Princìpi possono essere richiesti a Eurocontrol (Rue de la Fusée 96, 1130Bruxelles, Belgio, www.eurocontrol.com) oppure essere consultati gratuitamente presso l’UFAC. 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 313). |