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Art. 26 Costituzione di zone di tariffazione comuni
1 Su richiesta di un esercente dell’aerodromo l’UFAC può raggruppare più aerodromi della categoria II in una zona di tariffazione comune per le tasse di avvicinamento e di decollo (art. 49 cpv. 5 LNA). Per revocare una zona di tariffazione comune è pure necessario presentare una richiesta all’UFAC. 2 Chiunque chiede all’UFAC di modificare le zone di tariffazione deve provvedere a consultare preventivamente le cerchie interessate e allegare alla richiesta l’esito della consultazione. |