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Ordinanza
concernente il servizio della sicurezza aerea
(OSA)

Art. 30 Aiuti finanziari della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo: destinatario dell’aiuto finanziario

1 L’aiu­to fi­nan­zia­rio è ver­sa­to al ri­spet­ti­vo eser­cen­te dell’ae­ro­dro­mo.

2 L’eser­cen­te dell’ae­ro­dro­mo co­mu­ni­ca all’UFAC, su ri­chie­sta, tut­te le in­di­ca­zio­ni ne­ces­sa­rie per fis­sa­re l’am­mon­ta­re dell’aiu­to fi­nan­zia­rio.