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Art. 4 Obblighi di notifica
1 I fornitori di servizi notificano immediatamente all’UFAC i seguenti eventi:
2 Se sono coinvolti aeromobili militari, l’UFAC informa la MAA. 3 L’UFAC emana istruzioni tecniche complementari concernenti la portata, la forma, il contenuto e il processo relativi alle notifiche. 4 I fornitori di servizi notificano immediatamente alla MAA i seguenti eventi:
5 Se sono coinvolti aeromobili civili, la MAA informa l’UFAC.19 6 La MAA emana istruzioni tecniche complementari concernenti la portata, la forma, il contenuto e il processo relativi alle notifiche nell’ambito militare.20 16 Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42 CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione. 17 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1018 della Commissione del 29 giugno 2015 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. 18 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). 19 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). 20 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). |