|
Art. 40c Disponibilità e durata di conservazione delle registrazioni
1 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea provvede alla completa disponibilità delle registrazioni dell’AVRE nel caso di un infortunio aeronautico o di un incidente grave. 2 Esso è tenuto a conservare le registrazioni per 30 giorni. 3 Per le inchieste concernenti infortuni militari e incidenti gravi secondo l’articolo 40 OAMil81 occorre mettere a disposizione del Defense Aviation Safety Investigation Board (DASIB) le registrazioni dell’AVRE per le operazioni d’inchiesta secondo l’articolo 45 OAMil.82 4 Il fornitore dei servizi di navigazione aerea cancella le registrazioni non appena scaduta la durata di conservazione. Se avviene un infortunio aeronautico o un incidente grave, le registrazioni che verosimilmente sono legate all’evento possono essere cancellate soltanto con il nullaosta del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) o, in caso di un evento militare, con il nullaosta del DASIB.83 82 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). 83 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). |