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Art. 4b Situazioni particolari e straordinarie
1 In situazioni particolari o straordinarie, i servizi della sicurezza aerea destinati all’aviazione civile sono assicurati finché è necessario. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) prende le misure necessarie di comune accordo con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). |