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Art. 4c Collaborazione con autorità nazionali ed estere
1 L’UFAC svolge i negoziati con autorità o organizzazioni nazionali o estere nella misura in cui non riguardino solo interessi puramente militari; Skyguide può partecipare a tali negoziati. L’UFAC può anche incaricare Skyguide di condurre i negoziati in casi specifici. 2 Può affidare determinati servizi destinati ad aerodromi svizzeri vicini alla frontiera a fornitori di servizi esteri. 3 Se i negoziati dell’UFAC con autorità estere riguardano interessi militari o il traffico aereo militare, occorre coinvolgere le Forze aeree e la MAA.21 4 Per le questioni che riguardano sia il traffico aereo civile che quello militare, l’UFAC e la MAA coordinano le modalità della collaborazione e la ripartizione delle responsabilità.22 21 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). 22 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 22 set. 2023 sull’aviazione militare, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 560). |