Ordinanza
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Art. 11 Conti di fondazioni
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle fondazioni costituite e organizzate in Svizzera purché le fondazioni soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 lettere a e b della presente ordinanza. |