Ordinanza
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Art. 14 Conti non rivendicati 11
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti non rivendicati secondo l’articolo 11 capoverso 6 lettere a e b LSAI il cui saldo o valore alla fine dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione o al momento della chiusura del conto ammonta a 1000 dollari americani al massimo. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251). |