Ordinanza
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Art. 2 Veicoli di investimento collettivo
1 Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 7 LSAI i seguenti veicoli di investimento collettivo purché tutte le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione e siano soddisfatte le condizioni secondo l’articolo 3 capoverso 8 LSAI:
2 Tali veicoli sono tuttavia considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di entità non finanziarie passive secondo lo standard comune di comunicazione (SCC) il cui controllo è esercitato da persone oggetto di comunicazione. |