Ordinanza
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Art. 22 Importo e qualificazione dei pagamenti
1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione comunicano i pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione a titolo di:
2 Sono considerati interessi in particolare gli interessi maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti. 3 Sono considerati dividendi in particolare le distribuzioni di quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere, comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili. 4 Sono considerati proventi da alienazione o riscatto in particolare i proventi conseguiti con l’alienazione o il riscatto di:
5 Sono considerati altri redditi, i redditi che non sono interessi, dividendi né proventi da alienazione o riscatto, incluse le prestazioni erogate da assicurazioni tenute alla comunicazione e i pagamenti effettuati da un investimento collettivo di capitale secondo il capoverso 1. |