Ordinanza
|
Art. 25 Valore di riscatto delle assicurazioni di rendita
1 Ai fini dell’accordo applicabile, per valore di riscatto di un’assicurazione di rendita si intende il valore di riscatto del contratto di assicurazione. Hanno un valore di riscatto pari a zero le assicurazioni di rendita con costituzione di capitale che:
2 Ai fini dell’accordo applicabile, come valore di riscatto di un’assicurazione di rendita gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono utilizzare la riserva matematica d’inventario anziché il valore di riscatto. |