Ordinanza
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Art. 26 Valuta nel quadro della comunicazione
1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono indicare nelle comunicazioni la valuta in cui sono espressi gli importi. 2 Possono indicare gli importi nelle seguenti valute:
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251). |