Ordinanza
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Art. 27 Apertura di nuovi conti 17
1 Sono considerate eccezioni secondo l’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI i casi in cui i nuovi conti sono aperti senza che l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo. 2 Rientrano in tali eccezioni segnatamente:
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251). |